La collaborazione coordinata e continuativa

Il governo ha recentemente introdotto alcune novità importanti sul contratto detto di “Co. Co. Co.”. Sul sito yas.it si può trovare un’applicazione interessante per la generazione della relativa busta paga.

La collaborazione coordinata e continuativa si colloca attualmente tra il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo.

Ad oggi manca ancora una legge ad ampio raggio che assicuri piena dignità giuridica ai collaboratori impegnati negli innumerevoli rapporti di lavoro flessibile nati dallo sviluppo incessante della tecnologia e della nuova organizzazione aziendale.

Il Co. Co. Co. è un rapporto di lavoro che, differenziandosi da quello subordinato (art. 2094 C.c.), si sostanzia in “una prestazione d’opera continuativa e coordinata prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato”.

Questa definizione è volutamente elastica. Essa non definisce una fattispecie tipica in quanto in essa rientrano anche i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, i rapporti di lavoro autonomo che provengono dal contratto d’opera (art. 2222 C.c.) ed i contratti di spedizione.

Bisogna anche prendere in considerazione il fatto che il legislatore è riuscito ad assicurare a questo tipo di rapporto una tutela assicurativa ad hoc (chiamata “Quarta Gestione dell’Inps”). Si tratta di una disciplina protettiva in materia di maternità, assegni familiari e copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda i redditi derivanti dal rapporto di collaborazione essi sono classificati come redditi di lavoro autonomo. L’art 409 del C.p.c., come l’art.2094 C.c., mette in rilevo gli elementi principali di questo tipo di rapporto:

  • La collaborazione: un’attività finalizzata a determinati scopi nella quale il collaboratore gode di una certa autonomia.

    Un esempio: gli insegnanti delle scuole private sono considerati, a tutti gli effetti, dei collaboratori coordinati e continuativi in quanto c’è l’assenza di un orario di lavoro stabilito dalla scuola di appartenenza, la determinazione del reddito è sulla base della professionalità acquisita e l’insegnante è libero di scegliere gli argomenti da trattare.

  • La continuità: la durata della prestazione non deve essere breve ed occasionale ma deve continuare per un periodo di tempo apprezzabile.

    Un esempio: il procacciatore di affari la cui prestazione consiste nella raccolta di proposte, di contratti o di ordini da parte dei clienti da trasmettere a chi gli ha affidato l’incarico.

    La continuità in questo caso non va intesa come stabilità che si ripete in modo periodico nel tempo. Proprio per questa caratteristica, il rapporto è considerato di collaborazione atipica in quanto la prestazione consiste in una semplice acquisizione della clientela e non in una vera e propria conclusione di affari.

  • La coordinazione: il collegamento dell’attività professionale del collaboratore con la struttura organizzativa del committente.

    Un esempio: gli autisti degli scuolabus non proprietari soggetti agli ordini di servizio giornalieri ed agli orari. La loro attività è svolta in autonomia in quanto c’è assenza di potere gerarchico.

  • La personalità: la prevalenza dell’apporto personale del prestatore non esclude la presenza di altri soggetti.

    Un esempio: il gestore di un impianto di distribuzione di carburanti organizza i beni aziendali (pur non essendo titolare dell’impresa) e ne supporta il relativo rischio economico.